20 Luglio 2023
Home / Bonus tende da sole 2023/2024
Disciplinato per la prima volta dal Decreto Interministeriale del 6 agosto 2020, dopo i rinnovi della Legge di Bilancio 2021 e 2022, il bonus tende da sole, che rientra nei lavori incentivabili, è stato esteso al 2023 e al 2024. L’gevolazione fiscale comprende tutti gli interventi che comportano un risparmio energetico con l’acquisto delle tende da sole, delle schermature solari, tapparelle o altre coperture fisse interne o esterne.
Il beneficio prevede una detrazione fiscale del 50% sui costi effettuati per acquistare e installare schermature solari o chiusure tecniche mobili oscuranti e per la rimozione di eventuali strutture antecedente ed altre opere accessorie, fino ad un massimo di 60.000 euro per unità immobiliare.
Il bonus funziona alla sola condizione che l’intervento sia effettuato “su un edificio esistente, ossia accatastato o con richiesta di accatastamento in corso, e in regola con il pagamento di eventuali tributi”.
Le tende da sole si potranno comprare con l’incentivo del bonus rispettando certe peculiarità e cioé che siano mobili, a copertura di una superficie vetrata, istallate all’esterno, ecc… L’agevolazione può essere estesa a più immobili, di pertinenza dello stesso proprietario, ma non necessariamente su un unico edificio. La cifra massima resta sempre intesa per singola abitazione.
Non tutte le tipologie di schermature solari sono agevolabili. Il bonus tende da sole può essere erogato attenendosi a specifici requisiti come evidenziato dalla Guida ENEA con rimando a circostanziate categorie quali:
In aggiunta, le tende devono possedere un valore (Gtot) del fattore di trasmissione solare totale accoppiato al tipo di vetro della superficie vetrata protetta inferiore o uguale a 0,35, secondo la norma UNI EN 14501.
Scrupolose restrizioni riguardano le tipologie di tende ammesse all’acquisto con l’incentivo del bonus tende da sole. Devono rispettare le appropriate direttive nazionali e locali in vigore nell’ambito urbanistico, delle costruzioni, di efficienza energetica e di sicurezza. Le tipologie di tende che sono state valutate acquistabili in particolare sono le tende:
Nelle tipologie ammesse al bonus con i rispettivi costi di smontaggio, dismissione e messa in opera, rientrano anche le seguenti schermature solari:
Per le schermature solari sono ammessi soltanto gli orientamenti da “est” “sud” “ovest”, esclusi gli altri. Nessun problema, invece per le chiusure oscuranti (persiane e tapparelle); è possibile chiedere il bonus anche se sono esposte a nord.
I contribuenti beneficiari delle detrazioni fiscali per l’acquisto delle tende da sole o schermature solari hanno la facoltà di optare per l’Ecobonus 50% o per il Superbonus 90%.
La soluzione è subordinata alle esigenze specifiche del proprietario di casa o del condominio, analizzando quelli che sono i rispettivi requisiti tecnici e valutando che i committenti potranno monetizzare buona parte dei bonus fiscali esclusivamente attraverso le detrazioni fiscali, in 5 o 10 anni.
Possono richiedere le agevolazioni fiscali attraverso l’Ecobonus le persone fisiche (IRPEF) titolari di reddito d’impresa e professionisti (IRES) che godono di diritti sull’immobile sia residenziali e non residenziale.
Le prestazioni professionali, opere relative alla installazione e manodopera per la messa in opera dei beni (Decreto MITE, allegato A) hanno un massimale di spesa detraibile di 276€/mq al netto di IVA, con una percentuale di detrazione del 50% delle spese ammissibili. La detrazione massima è di 60.000 euro per unità immobiliare.
La detrazione fiscale si frazionerà in 10 anni sempre dalla dichiarazione dei redditi fino alla fine del 2024. L’opzione della cessione del credito e dello sconto in fattura è praticabile per le opere antecedenti il 17 febbraio 2023 con il Decreto Legge 16 febbraio 2023, n. 11.
Per inoltrare la richiesta non è obbligatorio presentare il modello ISEE.
Tutti gli edifici che alla data d’inizio dei lavori, siano “esistenti”, ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso, e in regola con il pagamento di eventuali tributi. La detrazione è valida per tutti gli immobili, di qualsiasi categoria catastale, anche privi di impianto termico (condizione valevole solo per alcuni tipi di interventi tra cui l’installazione di schermature solari).
L’agevolazione del Superbonus 90% deve essere associata ad uno degli interventi cosiddetti “trainanti” (si veda art. 119 comma 1 del c.d. Decreto Rilancio, convertito in legge 77 del 17 luglio 2020). Gli interventi trainanti sono:
Superbonus: a chi spetta
La detrazione è riservata ai contribuenti proprietari che detengono un diritto sull’immobile al momento dei lavori o che sostengono le spese. A beneficiare del bonus sono pertanto:
Edifici a destinazione residenziale quali condomìni, edifici monofamiliari e dalle unità immobiliari funzionalmente indipendenti e dotate di accesso autonomo esterno, prime e seconde case. Sono escluse le abitazioni di tipo signorile, le abitazioni in ville e castelli (categorie catastali A1, A8 e A9). Gli immobili non devono evidenziare irregolarità o abusi edilizi pendenti.
Tra le spese ammissibili per le quali è concessa la detrazione fiscale sono annoverate:
Per poter beneficiare delle detrazioni fiscali con l’Ecobonus è preferibile adempiere con pagamenti tracciabili attraverso il bonifico bancario o postale. Altre forme di pagamento non sono accettate e non ti daranno accesso alle agevolazioni e altri incentivi.
Il bonifico parlante deve prevedere le seguenti informazioni:
Per richiedere il Bonus tende da sole va presentata online entro 90 giorni dalla data fine dei lavori o di collaudo delle opere, una comunicazione all’ENEA tramite il sito web dell’Agenzia (detrazionifiscali.enea.it), effettuando l’accesso all’Area Utenti optando per:
l’Ecobonus
“Scheda descrittiva dell’intervento” relativa all’anno in cui i lavori sono terminati
il Superbonus
“Scheda descrittiva dell’intervento” comprensiva di: Asseverazione tecnica e di congruità dei costi, inclusi gli allegati obbligatori (APE pre e post intervento, polizza assicurativa del tecnico asseveratore, fatture delle spese sostenute, computo metrico).
La comunicazione è obbligatoria perché serve per beneficiare poi della detrazione al momento della dichiarazione dei redditi, da presentare tramite il modello Redditi Persone Fisiche (ex Unico). Se i lavori sono stati effettuati in condominio, è obbligatorio allegare anche la delibera di assemblea o dichiarazione di consenso del proprietario se si tratta di abitazione indipendente.
tecnici
amministrativi
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Il Visto di conformità, a prescindere dalle modalità di fruizione dell’agevolazione, è necessario che sia conservato anche da parte del beneficiario.