12 Febbraio 2020
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EcoBonus 2020: prorogato anche per quest’anno il bonus per l’efficienza energetica degli edifici. Scopriamo cos’è, a chi si rivolge e come ottenere la detrazione.
La Legge di Bilancio 2020 (qui il testo completo: L. 27.12.2019 n.160) proroga infatti al 31 dicembre 2020 sia le detrazioni fiscali per l’efficienza energetica degli edifici (“EcoBonus”) che per le ristrutturazioni (approfondimento: “Bonus Ristrutturazione“).
L’articolo di riferimento è il 16 bis del DPR 917/86, entrato in vigore a gennaio 2012. Da allora, la Legge di Bilancio (cos’è la Legge di Bilancio?) ha prorogato di anno in anno il decreto legge.
Per “Eco Bonus” si intendono tutte le agevolazioni fiscali finalizzate all’efficientamento di abitazioni e parti comuni di edifici, da non confondere con l’EcoBonus, l’incentivo per la mobilità sostenibile promossa dal Ministero dello Sviluppo Economico.
L’Eco Bonus permette al contribuente di detrarre dall’IRPEF o dall’IRES dal 50% all’85% delle spese sostenute nella riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.
Tale detrazione va ripartita in 10 rate annuali di pari importo.
L’Eco Bonus è accessibile a tutti i contribuenti, sia residenti che non residenti, soggetti all’IRPEF. Vale per i lavori su abitazioni o parti comuni di edifici residenziali di cui godano (inquilino, comodatario, familiare convivente, convivente more uxorio) oppure ne hanno la proprietà (sia proprietario che nudo proprietario).
Le spese ammissibili riguardano una serie di lavori che hanno con l’obiettivo di efficientare a livello energetico sia singole unità immobiliari che parti comuni degli edifici.
In particolare le finalità si possono sintetizzare in:
Qui di seguito vediamo in dettaglio gli interventi che rientrano nell’EcoBonus 2020 e le corrispondenti aliquote di detrazione.
Rientrano in tale categoria di interventi la sostituzione di infissi e schermature solari, in dettaglio:
Si specifica che sia porte che finestre e porte sono agevolate per unità immobiliari residenziali, ovvero dove è possibile ridurre la trasmittanza degli infissi verso un ambiente riscaldato. Ne consegue che non rientrino nella detrazione né i portoncini di ingresso, né la porta di un box auto.
Sono comprese le prestazioni professionali, oltre che la redazione dell’APE, ove richiesto.
Aliquota di detrazione: 50%
Vale per l’acquisto di:
Sono escluse le caldaie con efficienza inferiore alla classe A.
Detrazione al 65% per un importo massimo di 100.000 euro per l’acquisto e la posa in opera di micro-generatori, purché in sostituzione di impianti esistenti.
L’EcoBonus vale anche per la sostituzione di:
Per questo tipo di interventi la detrazione è del 65%.
Detrazione del 65% per lavori di l’isolamento delle strutture verticali (pareti) e orizzontali (solai, coperture e pavimenti) di strutture già esistenti, ovvero la coibentazione dell’involucro opaco. Tale lavoro permette una significativa riduzione del valore di trasmittanza U (W/m2K), e di conseguenza ottenere una minore dispersione energetica.
La nuova Legge di Bilancio 2020 non ha annullato definitivamente lo sconto in fattura, ma lo ha reso valido solo per i lavori relativi agli interventi alle parti comuni degli edifici condominiali e con un tetto minimo di 200.000 euro.
Il fornitore recupererà lo sconto in fattura come credito d’imposta in cinque quote annuali di pari importo.
No. Per due ragioni:
Tale intervento può rientrare nel Bonus Ristrutturazione.