12 Febbraio 2020
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In questo articolo illustriamo le novità 2020 relative alle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie.
Il riferimento è l’articolo 16 bis del DPR 917/86 entrato in vigore ad inizio 2012. Di anno in anno la Legge di Bilancio (cos’è la Legge di Bilancio?) prevede nuove proroghe e variazioni.
La Legge di Bilancio 2020 (qui il testo completo: L. 27.12.2019 n.160) proroga infatti al 31 dicembre 2020 le detrazioni fiscali per le ristrutturazioni (“Bonus Ristrutturazione”), così come le detrazioni per l’efficienza energetica degli edifici (“EcoBonus”).
Il Bonus Ristrutturazione permette al contribuente di detrarre dall’IRPEF il 50% delle spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2019, per un massimale di 96.000 euro.
Tale detrazione viene ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
Qualora si tratti di immobile ad uso promiscuo la detrazione ammissibile si riduce del 50%.
È possibile usufruire del Bonus anche per interi fabbricati ad uso abitativo, qualora i lavori vengano eseguiti da imprese di costruzione o cooperative edilizie, purché vengano alienati o assegnati entro e non oltre 18 mesi dal termine dei lavori. In questo caso la detrazione viene calcolata su un importo forfettario del 25% sul prezzo di vendita o assegnazione dell’abitazione, IVA compresa.
Possono accedere alle detrazioni fiscali del Bonus Ristrutturazioni 2020 tutti i contribuenti soggetti all’IRPEF (sia residenti che non residenti) che progettano di ristrutturare abitazioni e le parti comuni di edifici residenziali di cui hanno proprietà (proprietario o nudo proprietario), o che godano del bene immobile (inquilino, comodatario, familiare convivente, convivente more uxorio) .
Le spese ammissibili riguardano sia la manutenzione ordinaria che straordinaria sugli immobili residenziali, nonché sulle parti comuni degli edifici residenziali. Rientrano quindi
Interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia su:
Rientrano in tali interventi:
Interventi di:
Interventi di:
Tali interventi rientrano nel cosiddetto “Sisma Bonus“, ovvero le agevolazioni che hanno come finalità la messa in sicurezza statica ed antisismica di un’immobile.
È possibile accedere alle detrazioni solo su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nella zona 3, qualora dispongano dell’autorizzazione redatta non prima del 1° gennaio 2017.
Il tetto massimo di 96.000 euro non cambia, ma le detrazioni sono previste in percentuali più alte qualora gli interventi determinino il passaggio ad una o più classi di rischio inferiori e se gli interventi siano effettuati su parti comuni di edifici condominiali.
Qui di seguito una tabella esplicativa:
| Destinazione intervento | Riduzione classi di rischio | Detrazione (%) |
| Unità residenziale | 0 | 50% |
| Unità residenziale | 1 | 70% |
| Parti comuni degli edifici condominiali | 1 | 75% |
| Unità residenziale | 2 | 80% |
| Parti comuni degli edifici condominiali | 2 | 85% |
Sono detraibili le spese riguardo:
Il bonus spetta anche all’acquirente di immobili antisismici in interi edifici in zone a rischio sismico 1, 2 o 3 che ha subito demolizione o ricostruzione. In tal caso la detrazione è pari al 75% o all’85%, a seconda della riduzione della classe di rischio sismico conseguito dall’immobile stesso.
Per le spese sostenute nel 2019, è possibile richiedere uno sconto anticipato dal fornitore di pari valore del contributo. Il fornitore recupererà lo sconto, non cedibile, come credito d’imposta che va a compensazione in cinque quote annuali.
Tali interventi rientrano nella detrazione fiscale anche se questi lavori non rientrano nelle categorie indicate nei precedenti punti e a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza.