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Bonus Ristrutturazione 2020

Detrazioni Fiscali: Bonus Ristrutturazione

In questo articolo illustriamo le novità 2020 relative alle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie.

Bonus Ristrutturazione 2020: cos’è?

Il riferimento è l’articolo 16 bis del DPR 917/86 entrato in vigore ad inizio 2012. Di anno in anno la Legge di Bilancio (cos’è la Legge di Bilancio?) prevede nuove proroghe e variazioni.

La Legge di Bilancio 2020 (qui il testo completo: L. 27.12.2019 n.160) proroga infatti al 31 dicembre 2020 le detrazioni fiscali per  le ristrutturazioni (“Bonus Ristrutturazione”), così come le detrazioni per l’efficienza energetica degli edifici (“EcoBonus”).

Il Bonus Ristrutturazione permette al contribuente di detrarre dall’IRPEF il 50% delle spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2019, per un massimale di 96.000 euro.

Tale detrazione viene ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

Qualora si tratti di immobile ad uso promiscuo la detrazione ammissibile si riduce del 50%.

È possibile usufruire del Bonus anche per interi fabbricati ad uso abitativo, qualora i lavori vengano eseguiti da imprese di costruzione o cooperative edilizie, purché vengano alienati o assegnati entro e non oltre 18 mesi dal termine dei lavori. In questo caso la detrazione viene calcolata su un importo forfettario del 25% sul prezzo di vendita o assegnazione dell’abitazione, IVA compresa.

Chi può accedere alle detrazioni?

Possono accedere alle detrazioni fiscali del Bonus Ristrutturazioni 2020 tutti i contribuenti soggetti all’IRPEF (sia residenti che non residenti) che progettano di ristrutturare abitazioni e le parti comuni di edifici residenziali di cui hanno proprietà (proprietario o nudo proprietario), o che godano del bene immobile (inquilino, comodatario, familiare convivente, convivente more uxorio)  .

Quali interventi rientrano nel Bonus Ristrutturazione 2020?

Le spese ammissibili riguardano sia la manutenzione ordinaria che straordinaria sugli immobili residenziali, nonché sulle parti comuni degli edifici residenziali. Rientrano quindi

Interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia su:

  • singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze.
  • parti comuni degli edifici residenziali (anche di tipo ordinario. La detrazione spetta ad ogni condomino in base alle quote millesimali)
  • autorimesse o posti auto pertinenziali, sia privati che a proprietà comune

Interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche

Rientrano in tali interventi:

  • ascensori, elevatori e montacarichi
  • installazione di sistemi avanzati di comunicazione e robotica atta a favorire la mobilità per persone portatrici di disabilità gravi (non prevede la detrazione sull’acquisto dei prodotti quali ad es. telefoni, vivavoce etc.. )

Interventi di messa in sicurezza

Interventi di:

  • bonifica da amianto
  • opere edilizie atte ad evitare infortuni domestici (es. riparazione impianto gas non sicuro)
  • installazione di apparecchi di rilevazione di presenza di gas inerti
  • montaggio di vetri anti-infortunio
  • installazione di corrimani

Interventi di prevenzione da atti illeciti

Interventi di:

  • Installazione o sostituzione di cancelli e recinzioni murarie
  • Apposizione e sostituzione di grate di sicurezza sulle finestre
  • Installazione o sostituzione porte blindate
  • Apposizione o sostituzione di serrature
  • Installazione di saracinesche
  • Tapparelle metalliche di sicurezza
  • Vetri antisfondamento per finestre e porte-finestre
  • Casseforti a muro

Interventi di messa in sicurezza statica ed antisismica (“Sisma Bonus”)

Tali interventi rientrano nel cosiddetto “Sisma Bonus“, ovvero le agevolazioni che hanno come finalità la messa in sicurezza statica ed antisismica di un’immobile.

È possibile accedere alle detrazioni solo su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nella zona 3, qualora dispongano dell’autorizzazione redatta non prima del 1° gennaio 2017.

Il tetto massimo di 96.000 euro non cambia, ma le detrazioni sono previste in percentuali più alte qualora gli interventi determinino il passaggio ad una o più classi di rischio inferiori e se gli interventi siano effettuati su parti comuni di edifici condominiali.

Qui di seguito una tabella esplicativa:

Destinazione intervento Riduzione classi di rischio Detrazione (%)
Unità residenziale 0 50%
Unità residenziale 1 70%
Parti comuni degli edifici condominiali 1 75%
Unità residenziale 2 80%
Parti comuni degli edifici condominiali 2 85%

Sono detraibili le spese riguardo:

  • interventi antisismici
  • classificazione e verifica sismica degli immobili

Il bonus spetta anche all’acquirente di immobili antisismici in interi edifici in zone a rischio sismico 1, 2 o 3 che ha subito demolizione o ricostruzione. In tal caso la detrazione è pari al 75% o all’85%,  a seconda della riduzione della classe di rischio sismico conseguito dall’immobile stesso.

Per le spese sostenute nel 2019, è possibile richiedere uno sconto anticipato dal fornitore di pari valore del contributo. Il fornitore recupererà lo sconto, non cedibile, come credito d’imposta che va a compensazione in cinque quote annuali.

Cablatura degli edifici

Contenimento dell’inquinamento acustico

Interventi di efficientamento energetico

Interventi di ricostruzione e ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi

Tali interventi rientrano nella detrazione fiscale anche se questi lavori non rientrano nelle categorie indicate nei precedenti punti e a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

Spese accessorie detraibili

  • le spese di progettazione e le altre prestazioni professionali connesse (es. redazione della relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti)
  • spese di messa in regola degli edifici (sia per impianti elettrici che impianti a gas)
  • spese di acquisto dei materiali
  • spese per perizie e sopralluoghi
  • IVA, imposta di bollo e diritti (concessioni, autorizzazioni e denunzie di inizio lavori)
  • oneri di urbanizzazione