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Ecobonus 110 per cento: infissi e serramenti

Ecobonus 110 per cento infissi e serramenti

Aggiornamento 10 gennaio 2022:

Con la Legge di Bilancio 2022 viene approvata la proroga al Superbonus 110% infissi. Per le novità fare riferimento al seguente articolo: Bonus 110 infissi: detrazioni 2022.

I lavori per la sostituzione di infissi, serramenti, porte e finestre di solito si avvalgono delle agevolazioni ordinarie nella misura del 50% da portare in detrazione. A seguito delle norme del Decreto Rilancio che disciplinano l’EcoBonus, il vantaggio fiscale per le spese sostenute dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2022 può essere esteso al 110%.

Per fare rientrare l’agevolazione degli infissi e serramenti devono essere rispettate specifiche condizioni. Gli interventi su porte e finestre, definiti “trainati“, cioè minori, devono effettuarsi congiuntamente con uno dei cosiddetti lavori “trainanti” che sono:

  •  interventi di isolamento termico ed efficientamento energetico
  •  sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
  •  interventi antisismici

Infissi e serramenti. Quali rientrano nell’Ecobonus 110%?

L’agevolazione del 110% prevista anche per gli infissi quale intervento trainato rientra nell’Ecobonus per i seguenti lavori:

  • fornitura e posa in opera di finestra comprensiva di infissi
  • coibentazione o sostituzione dei cassonetti, nel rispetto dei valori limite delle trasmittanze previsti per le finestre comprensive di infissi
  • integrazioni e sostituzioni dei componenti vetrati
  • fornitura e posa in opera di tende da sole, scuri, persiane, avvolgibili e relativi elementi accessori, sostituiti contemporaneamente agli infissi (o al solo vetro) oggetto di intervento;
  • fornitura e posa in opera di porte d’ingresso.

Sostituzione infissi: i requisiti

La sostituzione e posa in opera di finestre comprensive di nuovi infissi deve essere effettuata su un edificio che, alla data d’inizio delle operazioni, dovrà essere già “esistente“, per meglio dire accatastato o con tale richiesta in corso, in regola con il pagamento di probabili imposte e già provvisto di “impianto termico“.

Il requisito tassativo per accedere all’agevolazione del 110% è quello di raggiungere la classe energetica più alta o provocare un salto energetico di due classi con uno dei lavori trainanti pagati con costi documentate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Per raggiungere questo scopo è opportuno scegliere infissi con alte capacità di efficientamento energetico. Far montare finestre in PVC o alluminio o finestre in legno-alluminio, come pure infissi in alluminio legno, non solo ti fa rientrare nelle detrazioni, ma anche di ridurre notevolmente sulla bolletta.

L’intervento è inteso come solo sostituzione di componenti già esistenti tutti o in parte ma non come nuova installazione. Trattasi esclusivamente di una sostituzione! Da sottolineare che non sono permessi ampliamenti, spostamento dell’apertura, nuovi fori o nuove fonti luminose.

L’infisso implicato nell’intervento deve delimitare un volume riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati. Non è contemplata una finestra montata in cantina o garage.

Alla luce del Drecreto Requisiti i limiti di trasmittanza che i serramenti devono rispettare, sono diventanti più restrittivi e “impongono” alla ditta incaricata l’installazione di infissi e finestre con elevate prestazioni, generalmente con vetri almeno a doppia camera.

Infissi e serramenti: la trasmittanza termica

I vecchi infissi e serramenti non debbono superare i valori di trasmittanza termica finale (Uw) se si vuole godere della detrazione per la loro sostituzione. Devono essere inferiori o uguali ai valori limite riportati nell’allegato E del Decreto Requisiti. Altresì vanno rispettate le relative direttive nazionali e locali in vigore nel settore urbanistico, edilizia, di efficientamento energetico e di sicurezza (impianti, ambiente, lavoro).

Ecco quali sono i valori aggiornati divisi per zone climatiche.

ZONA CLIMATICA U (W/M²K)
A 2,6
B 2,6
C 1,75
D 1,67
E 1,30
F 1,00

Chi certifica gli interventi dell’Ecobonus?

Un termo-tecnico abilitato potrà certificare che i lavori effettuati aderiscono al rispetto delle normative, permettendo così di rientrare tra quanti hanno diritto al bonus.

Eventuali verifiche sulla congruità delle spese sostenute saranno predisposte dall’Agenzia delle Entrate. Per il tecnico corre l’obbligo con responsabilità penale, anche di certificare tali costi.

Quanto costa cambiare gli infissi di casa?

Il costo della sostituzione degli infissi non deve superare i 550 € al mq, oppure i 650 € al mq se comprensivo di oscurante, nel caso di abitazione in zona A, B o C (persiana, tapparelle, scuro):

  • A centro storico-edilizia storica
  • B zona di completamento – edilizia residenziale consolidata
  • C zona di espansione – edilizia residenziale di espansione.

Nell’alternanza di abitazione in zona D, E o F, il costo della fornitura non deve superare i 650 €, oppure i 750 € al mq se incluso di oscurante:

  • D zona per insediamenti produttivi
  • E zona agricola
  • F zona per impianti e attrezzature collettive.

I limiti per i massimali di spesa, sono fissati a 54.545,45  per unità immobiliare (considerato che la detrazione massima concessa è di 60.000,00 €).

La spesa complessiva è da considerarsi al netto di IVA, prestazioni professionali, opere complementari e l’Attestato di Prestazione Energetica – A.P.E., la direzione dei lavori e l’invio pratica all’ENEA.

Quando si applica il Superbonus alle porte

Il Superbonus 110 % può essere applicato alle porte, ma solo a quelle esterne d’ingresso e/o blindate. L’ENEA nei suoi recenti aggiornamenti, comunica che la sostituzione delle porte interne rientra nelle agevolazioni del 110% se pertinente ad un intervento di ristrutturazione quale:

  • ampliamento del vano per le porte interne
  • suddivisione diversa degli spazi accatastando nuove stanze.

Infissi e serramenti: la detrazione decade in caso di modifica delle dimensioni?

Tra gli aggiornamenti del Recovery Plan che riguardano gli infissi va sottolineato che la sostituzione delle finestre comprensive di infissi, delle porte d’ingresso e delle porte finestra rientra nel superbonus solo “a parità di superficie e di forma” precedenti l’intervento.

I buchi di finestre abusivi non possono essere tollerati fatta eccezione, per accertate ragioni tecniche, solo per una minima tolleranza del 2% sulle dimensioni pregresse.

Ne consegue che la modifica delle dimensioni o un nuovo posizionamento delle aperture, non potrà avere il beneficio della detrazione al 110%. Nei casi invece di demolizione e ristrutturazione in un più ampio intervento di manutenzione straordinaria, le modifiche rientreranno nel Superbonus.

Come pagare il bonus 110%

Per una maggior tutela è opportuno pagare le fatture con un bonifico bancario parlante, ben diverso e peculiare rispetto a quello ordinario: eventuali errori o dimenticanze potrebbero compromettere la richiesta delle agevolazioni e le detrazioni fiscali potrebbero non essere riconosciute.

La differenza tra il bonifico cosiddetto “parlante” e quello comune si evince dalla singolare caratteristica che nel primo devono essere dettagliate tutte le informazioni fondamentali per non creare disordine o confusione con altri pagamenti.

Si evitano così problemi all’atto di presentare la documentazione all’Agenzia delle Entrate richiedendo lo sconto fiscale sulla dichiarazione dei redditi. Una confacente modulistica con ben spiegati i campi da compilare sono reperibili in tutte le banche e gli uffici postali.

Documenti da conservare

Il contribuente che accede alle agevolazioni beneficiando delle detrazioni del superbonus 110% o di altri bonus fiscali per lavori edilizi sulla casa deve conservare quersti documenti:

  • abilitazioni amministrative
  • asseverazioni del tecnico abilitato
  • delibera assembleare (per i lavori su parti comuni dell’edificio condominiale)
  • consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario dell’immobile (in caso di lavori fatti dall’inquilino o comodatario)
  • fatture di spesa
  • ricevute di pagamento (bonifico parlante)
  • eventuale ricevuta di comunicazione all’ENEA (per i lavori di efficientamento energetico)
  • APE convenzionale (attestazione prestazione energetica) pre e post interventi (se oggetto dei lavori sono quelli da efficientamento energetico e rientranti nel superbonus 110%)

Nell’eventualità di controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate, i documenti su citati vanno conservati fino al 31 dicembre del 5°anno successivo alla dichiarazione dei redditi contenente l’ultima rata di detrazione.

Documentazione da trasmettere all’Enea

La “Scheda descrittiva dell’intervento” è la documentazione imprescindibile da trasmettere all’ENEA entro 90 giorni dalla data di fine dei lavori o di collaudo delle opere effettuate. Tale operazione deve essere svolta unicamente attraverso l’apposito sito web www.efficienzaenergetica.enea.it. relativo all’anno in cui essi sono terminati.

Scheda descrittiva

La scheda descrittiva può essere compilata anche dal soggetto beneficiario esclusivamente nel caso della singola unità immobiliare (ossia univocamente definita al Catasto).
Un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio albo professionale) potrà redigere la scheda descrittiva in tutti i casi diversi dal precedente (per esempio interventi che riguardano le parti comuni condominiali).