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Verande e Tende: bonus 2018

Verande e Tende - Scorrevole a libro

Hai diritto alla detrazione del 50% se vuoi trasformare il tuo balcone in veranda? Vuoi conoscere gli adempimenti da svolgere per il risparmio energetico? Ambienti&serramenti ti suggerisce come fare.

Detrazioni fiscali 50%

Fra gli interventi ammessi alla detrazione 50% prevista dal Bonus ristrutturazione, rientra la variazione di un balcone preesistente in veranda. Il bonus contempla anche la realizzazione di un nuovo balcone e la ristrutturazione o allargamento di un terrazzo.

Se si vuole usufruire della detrazione fiscale sulle ristrutturazioni edilizie bisogna sempre specificare che tale detrazione è ammessa solo per edifici residenziali esistenti e loro parti comuni.

Una volta verificato questo, bisogna distinguere se l’intervento viene eseguito su singole unità abitative o su parti comuni condominiali. L’agevolazione fiscale per la detrazione dall’Irpef prevede un tetto massimo di 96.000 euro, posa in opera inclusa, per il  periodo che va dal 1 gennaio al 31 dicembre 2018.

Veranda su balcone

Per le singole unità abitative sono ammesse le detrazioni nei seguenti casi:
° innovazioni rispetto alla situazione precedente;
° nuova costruzione con demolizione del muro che dà sul balcone creando aumento di superficie lorda di pavimento;
° trasformazione di balcone in veranda.

Rientrano nel bonus ristrutturazioni interventi su:
° rifacimento completo del terrazzo con caratteristiche diverse da quelle preesistenti (dimensioni o piano);
° sostituzione dell’intera copertura del tetto e modifica della pendenza delle falde con o senza aumento di volume.

Da queste indicazioni si deduce che per fruire della detrazione è necessario che ci sia già una veranda alla quale debbono essere apportate innovazioni, come ad esempio l’installazione di vetrate con valori di isolamento termico maggiori o vetrate con aperture che possano far circolare l’aria in modo ottimale, ecc.

Se la veranda non c’è, deve essere realizzata assolutamente in corrispondenza di un balcone preesistente. Altrettanto dicasi per le logge, balconi coperti con muri su tre lati, oppure i portici.

Vanno invece escluse dalla detrazione tutte le nuove verande che rappresentano uno specifico ampliamento, tipo giardino, un cortile o un lastricato, erroneamente equiparabili ad un balcone.

L’Agenzia delle Entrate precisa che. per quanto concerne le parti comuni condominiali, sono ammesse invece tutte le tipologie di intervento inerenti le verande, valide per le singole unità abitative, ma a queste si aggiunge anche il rifacimento parziale conservando i caratteri essenziali.

Questo comporta che, in caso di sostituzione dei montanti in quanto rovinati o vetrate con elementi del tutto simili ai precedenti, possono essere comprese anche la verniciatura della struttura e qualsiasi altro lavoro sulla veranda classificabile come manutenzione ordinaria.

Verande a risparmio energetico

La detrazione sul risparmio energetico, a differenza della detrazione sulle ristrutturazioni edilizie, è ammessa per tutte le categorie catastali di edifici esistenti. Quindi non riguarda solo gli edifici residenziali, ma anche i negozi, i laboratori, gli uffici, gli alberghi, ecc.

Tra gli interventi che possono usufruire della detrazione sul risparmio energetico rientra la sostituzione di infissi esistenti. Ci sono però alcune condizioni. La detrazione è ammessa solo se tali infissi delimitano un volume riscaldato.

Ciò significa che, se si intende sostituire i serramenti di una veranda, all’interno di quest’ultima deve essere presente l’impianto di riscaldamento, ad esempio un calorifero, un ventilconvettore, un sistema radiante a pavimento oppure una pompa di calore o altro. Comunque non tutte le tipologie di nuovi serramenti possono accedere al beneficio.

Come seconda condizione è infatti necessario che la trasmittanza termica dei nuovi serramenti sia certificata dal produttore e rispetti i valori tabulati e riportati nel Decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008 e successivamente modificati dal Decreto 6 gennaio 2010.

Verande e Tende: bonus

Le schermature solari per le quali è prevista la detrazione sono indicate dalla Legge di Stabilità 2018 nell’allegato M del D.L. 311/2006. EN 13561:

Tende da sole, cappottine mobili, tende a veranda, tende a rullo, pergole con schermo in tessuto (anche pergole con lamelle in alluminio orientabili) tende per veranda, skylight esterni, wintergarten esterni e zanzariere.

Chiusure esterne

Veneziane, tapparelle, persiane, frangisole, chiusure tecniche oscuranti in genere. Legge di Stabilità 2018 nell’allegato M del D.L. 311/2006. EN 13659

Chiusure interne

Rulli avvolgibili, veneziane, plissettate, sistemi winter garden, skylighter, verticali. Legge di Stabilità 2018 nell’allegato M del D.L. 311/2006. EN 13120 –

Chi può chiedere le detrazioni?

Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti che, a vario titolo, possiedono l’immobile su cui si va a intervenire. Il principio è che i benefici per la riqualificazione energetica degli immobili spettano a chi gode di un diritto sull’immobile:

• Le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni
• I titolari di diritto reale sull’immobile
• I condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiale
• Gli inquilini
• Coloro che detengono l’immobile in comodato
• I familiari conviventi con il possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori
• I contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali)
• Le associazioni tra professionisti
• Gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.

La detrazione del 50% è suddivisa in dieci quote annuali per un importo pari. Sono comprese nel bonus anche le ulteriori spese per la progettazione, l’acquisto dei materiali, la gestione delle pratiche, le perizie e gli oneri di urbanizzazione.

Documenti da conservare:

• la fattura d’acquisto corredate delle indicazioni al completo
• Ricevuta dell’invio effettuato a ENEA (codice CPID codice personale identificativo rilasciato da Enea) che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa; nel caso di invio postale, ricevuta della raccomandata postale
• Schede tecniche
• Originali MODULO F inviati a Enea firmati dal cliente
• In data 4 aprile 2017 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare 7/E, che indica fra i documenti necessari da acquisire da parte
del Contribuente la Dichiarazione del fabbricante della schermatura solare che certifichi che la schermatura stessa ha i requisiti necessari ad identificarla come una schermatura detraibile ai sensi dell’articolo 14 comma 2 DL 63/2013.

A chi rivolgersi

Con un’esperienza trentennale l’azienda Ambienti&serramenti vanta una specifica professionalità nella fornitura e posa in opera di, finestre, persiane infissi in legno, in alluminio e PVC. Per usufruire del Bonus 2018 per Verande e Tende ci si può rivolgere ad Ambientieserramenti.

Ambienti&serramenti è certificato per la sostituzione e posa ad alta efficienza termo-acustica dei serramenti secondo le indicazioni della norma UNI 11673:2017 ed è iscritto all’albo dei posatori professionisti “PosaClima”.

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Fornitori ufficiali: Palagina Zanzariere S.r.l. BG Legno S.r.l. – Nikita S.r.l.