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Ecobonus 110% per il condominio: sostituzione infissi e finestre

EcoBonus 110% per il Condominio: Sostituzione Infissi e Finestre

L’Ecobonus 110% per il condominio relativo alla sostituzione di infissi e finestre, prevede la detrazione del 110% delle spese sostenute allo scopo di ottimizzare l’efficienza energetica delle abitazioni.

A questa detrazione si può accedere alla condizione che gli interventi per la sostituzione degli infissi e serramenti si realizzino contemporaneamente ad altri lavori primari (trainanti) che interessino in modo più ampio l’intero edificio.

Solo così questo vantaggio dell’aliquota al 110% si allarga e racchiude anche le spese sostenute per la sostituzione degli infissi realizzate dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Condomini. Il Decreto Rilancio 2020

Il Decreto Rilancio 2020 viene incontro con l’Ecobonus infissi ai condomini che progettano lavori atti alla ristrutturazione e riqualificazione energetica. Il recente strumento fiscale prevede l’applicazione per gli aventi diritto di due linee di agevolazioni fiscali per le spese sostenute per l’acquisto di serramenti a risparmio energetico (fino a un massimo di 60.000 €).

La prima linea permette la detrazione del 110% della spesa sostenuta per l’acquisto di nuovi infissi se abbinato ad un altro intervento di ristrutturazione e riqualificazione edilizia, contribuendo a migliorare il condominio di almeno 2 classi energetiche tramite (cappotto termico/interventi di risparmio energetico):

  • coibentazione di almeno il 25% delle pareti dell’edificio, con un tetto massimo di 60.000 € per ogni unità abitativa;
  • installazione di impianti di riscaldamento utilizzando caldaie a condensazione o pompe di calore, con un tetto massimo di 30.000 € per ogni unità abitativa.

La seconda linea di agevolazione, attraverso la Cessione del Credito Ecobonus e lo sconto immediato in fattura, permette ai contribuenti di ottenere subito un risparmio del 50%, dimezzando il costo di acquisto delle nuove finestre senza però l’obbligo di interventi primari di efficientamento energetico del condominio.

Ecobonus 110 %: quali lavori si possono fare

Sostituzione di infissi e finestre

La Sostituzione di infissi e finestre e la loro installazione fanno parte degli interventi trainati, che sono detraibili se rispettano specifiche caratteristiche. Devono essere prodotti che fanno parte di quelli contenuti nell’Allegato M (link alla Gazzetta Ufficiale) in materia di rendimento energetico nell’edilizia muniti della relativa certificazione di conformità.

Schermature solari

Le schermature solari (frangisole, tapparelle, persiane, tende a bracci ecc.) sono tra le soluzioni agevolate detraibili al 110% e rientrano in questi gruppi tutte le coperture mobili, a prescindere dal materiale, di cui è possibile regolare l’apertura permettendo così l’adeguamento alle continue impennate di caldo rispetto all’interno dell’immobile.
Di conseguenza è favorito il risparmio energetico impedendo che gli ambienti si riscaldino e riducendo così l’impiego dei condizionatori.

Rientrano in queste agevolazioni  anche l’assortimento di schermature solari con integrate le zanzariere, con il relativo valore Gtot (classe di prestazione energetica) secondo la norma EN 14501.

Le classificazioni

La circolare delle Entrate sottolinea che alle schermature solari devono essere rigorosamente attribuite una delle seguenti classificazioni:

  • UNI EN 13561 Tende esterne requisiti prestazionali compresa la sicurezza (in obbligatorietà della marcatura CE);
  • UNI EN 13659 Chiusure oscuranti requisiti prestazionali compresa la sicurezza (in obbligatorietà della marcatura CE);
  • UNI EN 14501 Benessere termico e visivo certificato per caratteristiche prestazioni e classificazione;
  • UNI EN 13363.01 Dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate con calcolo della trasmittanza totale e luminosa con metodo di calcolo semplificato;
  • UNI EN 13363.02 Dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate con calcolo della trasmittanza totale e luminosa, con metodo di calcolo dettagliato.

Queste le tipologie di Schermature per le quali si può fruire dell’agevolazione:

Requisiti tecnici dell’intervento

Su indicazione della circolare, (Agenzia delle entrate, 24/e 2020) i benefici dell’agevolazione si possono acquisire solo se gli interventi verranno effettuati su:

  • parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia trainanti, sia trainati)
  • edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati)
  • unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati)
  • singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo trainati)

Il condominio soggetto dell’intervento deve già esistere all’atto della sostituzione e di conseguenza già accatastato od in fase di accatastamento; deve avere una contabilità in regola con il pagamento di eventuali tributi e che l’immobile sia dotato di impianto di riscaldamento.

I nuovi infissi o la modifica di quelli esistenti devono assicurare un valore di trasmittanza termica (Uw) inferiore o uguale al valore di trasmittanza limite riportato in tabella 2 del D.M. che indica gli standard da rispettare per gli interventi di riqualificazione energetica.
Per tale intervento serve la perizia asseverata redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito) iscritto al proprio Albo professionale.

Ecobonus 110% infissi condomini: chi ne beneficia?

Ecobonus 110% infissi condomini: chi ne beneficia? Le persone fisiche e i condomini sono al primo posto tra i soggetti destinatari dell’agevolazione per le spese di efficientamento energetico sostenute a partire dal 1° luglio 2020 e fino 31 al dicembre 2021 (o il 30 giugno 2022 per Iacp e simili) da:

  • condomini
  • persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari di proprietà
  • Istituti autonomi case popolari (IACP) nonché dagli enti con uguali scopi sociali che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
  • organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale
  • associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori circoscritti ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Ecobonus 110% per singolo appartamento

Fermo restando l’obbligo di effettuare uno degli interventi trainanti previsti dall’art. 119 del DL 34/2020 (link alla Gazzetta Ufficiale), le persone fisiche potranno accedere al superbonus 110% per ogni singolo appartamento solo se:

  • posseduto in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
  • detenuto in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

Sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari del possessore o del detentore dell’immobile nonché i conviventi di fatto sempre ché sostengano le spese per la realizzazione dei lavori e l’immobile risulti a disposizione.

Ecobonus 110%: come pagare

Per poter usufruire delle detrazioni del Decreto Rilancio, il pagamento delle spese per l’esecuzione degli interventi deve essere effettuato mediante bonifico bancario parlante o postale dal quale si evidenzino i seguenti elementi:

  • causale del versamento,
  • codice fiscale del beneficiario della detrazione,
  • numero di partita IVA o codice fiscale del soggetto a favore del quale viene effettuato il bonifico.
  • la corretta causale è il riferimento alla norma sull’Ecobonus al 110%, ovvero l’articolo 119 del dl 34/2020.

La circolare attuativa dell’Agenzia delle entrate 24/2020 sottolinea che comunque sono comunque ammessi i bollettini precompilati predisposti da banche e Poste per le altre detrazioni edilizia.

Documenti da presentare

Per accedere dell’agevolazione fiscale per il risparmio energetico, nella dichiarazione dei redditi è necessario presentare i seguenti documenti:

  • l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato, che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti.
  • l’attestato di prestazione energetica (APE), finalizzato ad acquisire i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio. Tale certificazione è prodotta dopo l’esecuzione degli interventi e che ial contribuente deve conservare.
  • la scheda informativa relativa agli interventi realizzati, redatta secondo lo schema riportato nell’allegato E o F del decreto attuativo (D.M. 19 febbraio 2007).

La scheda deve contenere:

  • i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese e dell’edificio su cui i lavori sono stati eseguiti,
  • la tipologia di intervento eseguito,
  • il risparmio di energia che ne è conseguito,
  •  il relativo costo, specificando l’importo per le spese professionali e quello utilizzato per il calcolo della detrazione.

Documentazione Enea

Le spese effettuate per beneficiare dell’ecobonus infissi e finestre prevedono degli adempimenti tra cui l’obbligo di comunicare all’ ENEA il loro ammontare entro la scadenza di 90 giorni dalla conclusione dei lavori e i seguenti dati:

  • dati anagrafici del beneficiario
  • informazioni relative all’immobile oggetto di intervento
  • tipologia di intervento
  • scheda descrittiva dell’intervento redatta e firmata da un tecnico abilitato

Le istruzioni contenute nel vademecum per l’Ecobonus pubblicato da ENEA si possono consultare su detrazionifiscali.enea.it, contenente una scheda per ciascuna delle tipologie di lavoro ammesso per aderire alla detrazione fiscale.

Documenti da conservare

Il cliente deve avere cura di custodire la documentazione inerente gli interventi effettuati per usufruire delle agevolazioni, documentazione diversificata in:

Documenti tecnici:

  • l’asseverazione redatta da un tecnico abilitato dove si certifica che tutti gli interventi realizzati rispettano le leggi e le normative nazionali e locali in tema di sicurezza e di efficienza energetica
  • copia degli attestati di prestazione energetica (Ape) dell’intero edificio, ante e post intervento
  • copia degli attestati di prestazione energetica (Ape) di ogni singola unità immobiliare per cui si richiedono le detrazioni fiscali
  • copia delle relazioni tecniche, necessarie, ai sensi dell’art. 8 comma 1 del D.lgs. 192/05 e s.m.i.
  •  schede tecniche dei materiali e dei componenti

Documenti amministrativi:

  • fatture relative alle spese sostenute
  • delibera assembleare del condominio di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale della ripartizione delle spese
  • ricevuta del bonifico bancario o postale, che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge finanziaria 2007, il numero e la data della fattura, il codice
    fiscale del richiedente, la detrazione o il numero di partita IVA e il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto beneficiario;
  • ricevuta dell’invio effettuato all’Enea (codice Cpid), che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa.

Ecobonus: i controlli

Le verifiche del Fisco sulle detrazioni saranno svolte a campione sul reale possesso dei requisiti per l’accesso all’Ecobonus 110% entro gli 8 anni. Se durante i controlli dovesse presentarsi una responsabilità nella violazione delle agevolazioni o eventuali asseverazioni mendaci, il fornitore che ha applicato lo sconto, o i cessionari che hanno acquisito il credito d’imposta, potrebbero incorrere in severe sanzioni che vanno dal 100% al 200% dei crediti inesistenti utilizzati.

Gli incentivi sfruttati in modo illegale obbligheranno l’inadempiente a pagare la somma in detrazione, maggiorata di interessi e sanzioni, e ancor più se il fatto dovesse costituire reato, si passerà ai provvedimenti penali.