3 Ottobre 2020
Home / Ecobonus 110% per il condominio: sostituzione infissi e finestre
L’Ecobonus 110% per il condominio relativo alla sostituzione di infissi e finestre, prevede la detrazione del 110% delle spese sostenute allo scopo di ottimizzare l’efficienza energetica delle abitazioni.
A questa detrazione si può accedere alla condizione che gli interventi per la sostituzione degli infissi e serramenti si realizzino contemporaneamente ad altri lavori primari (trainanti) che interessino in modo più ampio l’intero edificio.
Solo così questo vantaggio dell’aliquota al 110% si allarga e racchiude anche le spese sostenute per la sostituzione degli infissi realizzate dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Il Decreto Rilancio 2020 viene incontro con l’Ecobonus infissi ai condomini che progettano lavori atti alla ristrutturazione e riqualificazione energetica. Il recente strumento fiscale prevede l’applicazione per gli aventi diritto di due linee di agevolazioni fiscali per le spese sostenute per l’acquisto di serramenti a risparmio energetico (fino a un massimo di 60.000 €).
La prima linea permette la detrazione del 110% della spesa sostenuta per l’acquisto di nuovi infissi se abbinato ad un altro intervento di ristrutturazione e riqualificazione edilizia, contribuendo a migliorare il condominio di almeno 2 classi energetiche tramite (cappotto termico/interventi di risparmio energetico):
La seconda linea di agevolazione, attraverso la Cessione del Credito Ecobonus e lo sconto immediato in fattura, permette ai contribuenti di ottenere subito un risparmio del 50%, dimezzando il costo di acquisto delle nuove finestre senza però l’obbligo di interventi primari di efficientamento energetico del condominio.
La Sostituzione di infissi e finestre e la loro installazione fanno parte degli interventi trainati, che sono detraibili se rispettano specifiche caratteristiche. Devono essere prodotti che fanno parte di quelli contenuti nell’Allegato M (link alla Gazzetta Ufficiale) in materia di rendimento energetico nell’edilizia muniti della relativa certificazione di conformità.
Le schermature solari (frangisole, tapparelle, persiane, tende a bracci ecc.) sono tra le soluzioni agevolate detraibili al 110% e rientrano in questi gruppi tutte le coperture mobili, a prescindere dal materiale, di cui è possibile regolare l’apertura permettendo così l’adeguamento alle continue impennate di caldo rispetto all’interno dell’immobile.
Di conseguenza è favorito il risparmio energetico impedendo che gli ambienti si riscaldino e riducendo così l’impiego dei condizionatori.
Rientrano in queste agevolazioni anche l’assortimento di schermature solari con integrate le zanzariere, con il relativo valore Gtot (classe di prestazione energetica) secondo la norma EN 14501.
La circolare delle Entrate sottolinea che alle schermature solari devono essere rigorosamente attribuite una delle seguenti classificazioni:
Queste le tipologie di Schermature per le quali si può fruire dell’agevolazione:
Su indicazione della circolare, (Agenzia delle entrate, 24/e 2020) i benefici dell’agevolazione si possono acquisire solo se gli interventi verranno effettuati su:
Il condominio soggetto dell’intervento deve già esistere all’atto della sostituzione e di conseguenza già accatastato od in fase di accatastamento; deve avere una contabilità in regola con il pagamento di eventuali tributi e che l’immobile sia dotato di impianto di riscaldamento.
I nuovi infissi o la modifica di quelli esistenti devono assicurare un valore di trasmittanza termica (Uw) inferiore o uguale al valore di trasmittanza limite riportato in tabella 2 del D.M. che indica gli standard da rispettare per gli interventi di riqualificazione energetica.
Per tale intervento serve la perizia asseverata redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito) iscritto al proprio Albo professionale.
Ecobonus 110% infissi condomini: chi ne beneficia? Le persone fisiche e i condomini sono al primo posto tra i soggetti destinatari dell’agevolazione per le spese di efficientamento energetico sostenute a partire dal 1° luglio 2020 e fino 31 al dicembre 2021 (o il 30 giugno 2022 per Iacp e simili) da:
Fermo restando l’obbligo di effettuare uno degli interventi trainanti previsti dall’art. 119 del DL 34/2020 (link alla Gazzetta Ufficiale), le persone fisiche potranno accedere al superbonus 110% per ogni singolo appartamento solo se:
Sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari del possessore o del detentore dell’immobile nonché i conviventi di fatto sempre ché sostengano le spese per la realizzazione dei lavori e l’immobile risulti a disposizione.
Per poter usufruire delle detrazioni del Decreto Rilancio, il pagamento delle spese per l’esecuzione degli interventi deve essere effettuato mediante bonifico bancario parlante o postale dal quale si evidenzino i seguenti elementi:
La circolare attuativa dell’Agenzia delle entrate 24/2020 sottolinea che comunque sono comunque ammessi i bollettini precompilati predisposti da banche e Poste per le altre detrazioni edilizia.
Per accedere dell’agevolazione fiscale per il risparmio energetico, nella dichiarazione dei redditi è necessario presentare i seguenti documenti:
La scheda deve contenere:
Le spese effettuate per beneficiare dell’ecobonus infissi e finestre prevedono degli adempimenti tra cui l’obbligo di comunicare all’ ENEA il loro ammontare entro la scadenza di 90 giorni dalla conclusione dei lavori e i seguenti dati:
Le istruzioni contenute nel vademecum per l’Ecobonus pubblicato da ENEA si possono consultare su detrazionifiscali.enea.it, contenente una scheda per ciascuna delle tipologie di lavoro ammesso per aderire alla detrazione fiscale.
Il cliente deve avere cura di custodire la documentazione inerente gli interventi effettuati per usufruire delle agevolazioni, documentazione diversificata in:
Documenti tecnici:
Documenti amministrativi:
Le verifiche del Fisco sulle detrazioni saranno svolte a campione sul reale possesso dei requisiti per l’accesso all’Ecobonus 110% entro gli 8 anni. Se durante i controlli dovesse presentarsi una responsabilità nella violazione delle agevolazioni o eventuali asseverazioni mendaci, il fornitore che ha applicato lo sconto, o i cessionari che hanno acquisito il credito d’imposta, potrebbero incorrere in severe sanzioni che vanno dal 100% al 200% dei crediti inesistenti utilizzati.
Gli incentivi sfruttati in modo illegale obbligheranno l’inadempiente a pagare la somma in detrazione, maggiorata di interessi e sanzioni, e ancor più se il fatto dovesse costituire reato, si passerà ai provvedimenti penali.